Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ITALIAN CIVIL LIBERTIES UNION”
Art. 1. È costituita l’Associazione “Italian Civil Liberties Union” (in seguito anche “l’Associazione” o “l’ICLU”).
L’Associazione è senza scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo e la sua vita interna è regolata dal presente Statuto.
Art. 2. L’Associazione ha per oggetto l’assunzione di iniziative e progetti volti alla tutela delle libertà individuali in accordo a quanto definito nell’allegato “Manifesto di Italian Civil Liberties Union” (in seguito “il Manifesto”) che costituisce parte integrante del presente Art. 2. dello statuto.
A tal fine, l’Associazione è legittimata ad agire a tutela dei principi stabiliti nel Manifesto assumendo iniziative in ogni sede, siano esse propositive con azioni collettive e/o progetti, siano esse avverse ad abusi, contro qualsivoglia soggetto, pubblico o privato, ogni qualvolta questi arrechi con le sue azioni un detrimento alle libertà e ai diritti in violazione ai principi espressi nel Manifesto..
A tal fine, l’Associazione può:
- mobilitare i cittadini in attività coerenti al Manifesto,
- dare vita a gruppi di lavoro indirizzati allo studio e all’approfondimento del diritto e della tematica sociale;
- porre in essere iniziative, anche giuridiche, a protezione degli interessi tutelati;
- coinvolgere, esponenti del mondo della cultura, tecnici del settore aziendale ed esperti della competizione, giuristi, economisti e personaggi politici, e chiunque altro si ritenga necessario ai fini del buon esito della missione associativa;
- proporre in sede amministrativa e in tutte le giurisdizioni, interne e internazionali, iniziative di ricorso, di esposto, di denuncia o di azione, amministrativa, civile, penale e contabile, e presso le Autorità Indipendenti interne e internazionali, anche a fini risarcitori del danno procurato, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari, come sopra indicati, sia a livello di interessi legittimi e di diritti soggettivi individuali, sia al livello degli interessi diffusi e collettivi (Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. N. 6/2020).
Inoltre, l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, può promuovere:
- attività culturali, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri di qualsiasi tipo e natura;
- attività di formazione, corsi di aggiornamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale e di promozione editoriale, pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- realizzazione di siti internet e/o di blog per divulgazione dell’Associazione e delle sue iniziative, per approfondimenti, dibattiti e discussioni sui temi oggetto dell’attività associativa;
Ai predetti fini, l’Associazione dà impulso a rapporti ed intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni e fondazioni che perseguano fini analoghi o affini, anche, eventualmente, a mezzo di reciproca federazione.
Art. 3. L’Associazione non ha finalità politiche proprie e non può partecipare direttamente a tornate elettorali in qualsivoglia ambito, comunale, provinciale, regionale, nazionale.
Art. 4. “Italian Civil Liberties Union” è associazione aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità, che ne condividano lo spirito e gli ideali.
I soci si distinguono in:
- soci fondatori: persone fisiche che abbiano partecipato all’Atto Costitutivo della società che sono esentati dal corrispondere la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo
- soci ordinari: persone fisiche che abbiano corrisposto la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci istituzionali: associazioni, enti o istituzioni, nella persona del loro rappresentante legale pro tempore, che contribuiscano con la loro opera ovvero con il loro sostegno ideale o finanziario alla costituzione ed alla realizzazione del programma dell’Associazione.
Art. 5. L’ammissione dei soci ordinari e istituzionali è deliberata dal Consiglio direttivo su base periodica, su domanda scritta, anche per via informatica e telematica, del richiedente.
Contro il rifiuto motivato di ammissione, il richiedente può proporre, entro 7 giorni, richiesta di riesame allo stesso Consiglio direttivo, che delibera definitivamente nei successivi 10 giorni.
Art. 6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Il socio che abbia tenuto comportamenti difformi, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per la valutazione di detti comportamenti dal Presidente, da un socio fondatore o da un membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo si dovrà esprimere entro 30 giorni, deliberando in modo inappellabile l’archiviazione ovvero l’applicazione di una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
Art. 7. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e tale diritto non può essere escluso per nessuna ragione.
Il voto è palese e individuale, senza possibilità di delega.
Art. 8. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- proventi di eventuali attività commerciali, che dovranno essere marginali rispetto alle attività di cui all’art. 2;
- ogni altro tipo di entrate, anche derivanti dalla gestione di beni mobili o immobili.
I contributi sono costituiti dalle quote di associazione annuale dei soci, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 9. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione o pubblicati sul sito dell’Associazione, se esistente, o su sua pagina social, entro i 15 giorni precedenti la data in cui è prevista l’approvazione da parte dell’Assemblea, per essere consultati da ogni socio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ogni anno entro il mese di aprile e, successivamente all’approvazione, affissi all’albo della sede dell’Associazione o pubblicati sul sito dell’Associazione, se esistente.
Art. 10. Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente
Art. 11. L’Assemblea è composta dai soci fondatori e da tutti gli altri soci (ordinari e istituzionali) in regola con il versamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque siano le somme versate all’Associazione a qualsiasi titolo.
È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente o dal Consiglio direttivo.
In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell’Assemblea prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione deve essere fatta con avviso affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea o pubblicato sul sito o sulla pagina social dell’Associazione, se esistente.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, mediante affissione all’albo della sede o sul sito o sulla pagina social dell’Associazione, se esistente, del relativo verbale.
Art. 12. L’Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti funzioni:
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- elegge i membri del Consiglio direttivo.
L’Assemblea in sede straordinaria:
- delibera sulle modifiche dello Statuto nonché sulla decadenza dei componenti gli organi statutari; l’art. 2 e l’art. 3 non sono modificabili.
- delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale.
Art. 13. Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 15, eletti ogni tre anni dall’Assemblea tra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo sono chiamati “Guardiani” dell’ICLU.
Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, che lo convoca e lo presiede. Il Presidente eletto assume la legale rappresentanza dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci. È validamente costituito quando è presente un terzo più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Presidente può attribuire ai membri del Consiglio direttivo specifici incarichi e responsabilità, a seconda delle necessità dell’Associazione, e gli stessi svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il solo rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.
Art. 14. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce almeno tre volte l’anno. È convocato, con preavviso di almeno tre giorni, dal Presidente, o da almeno la metà più uno dei componenti, su richiesta motivata.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e definisce il programma di iniziative dell’Associazione.
Nella gestione ordinaria le sue funzioni sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo annuale;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote di associazione annuale.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione o pubblicare sul sito o sulla pagina social dell’Associazione, se esistente.
Art. 15. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in sede straordinaria con la maggioranza di almeno il 50% più uno dei soci ordinari.
L’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione al momento dello scioglimento deve essere devoluto ad altra associazione aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, della Legge 23.12.1996, n. 662.
Art. 16. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e di ogni altra normativa vigente in materia.
Regolamento
REGOLAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIAN CIVIL LIBERTIES UNION
1. L’ICLU pubblica sul proprio sito istituzionale i suoi Comunicati Stampa che definiscono le attività o le posizioni ufficiali dell’Associazione . Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo (previo consenso anche verbale del Presidente) sono i soli autorizzati a parlare in nome dell’Associazione.
2. Per i suoi progetti e le sue attività di comunicazione e di formazione l’ICLU si avvale di social network con pagine pubbliche gestite da propri membri su mandato del Consiglio Direttivo.
3. Per il coinvolgimento dei propri membri e dei propri simpatizzanti l’ICLU istituisce gruppi chiusi o aperti sui social network ritenuti più idonei, a questi possono accedere tutti i membri e chiunque accetti le regole del gruppo-
4. Per le sue finalità l’ICLU ha avviato un progetto editoriale ispirato ai principi e ai valori dell’associazione denominato TheLibertyPlus
5. Tutti i membri dell’ICLU sono liberi di svolgere attività politica con qualunque partito desiderino
6 . Tutti i membri dell’ICLU rispondono sempre personalmente delle loro affermazioni e dei loro scritti.
7. I membri del Consiglio Direttivo possono firmare i loro interventi come “Guardiani ICLU”.
Ver 1.0 aggiornata il 1/01/2023